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FORMAZIONE & DOCENZA

Formazione & docenza, generale e specifica.

Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

  1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  2. a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
  3. b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  4. c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
  5. d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico

competente.

  1. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  2. a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni

aziendali in materia;

  1. b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose53 sulla base delle schede dei dati di

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

  1. c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Formazione & docenza, generale e specifica.

 

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  2. a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e

doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

  1. b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.